Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF
Deve sottoscrivere apposito documento con il quale può:
• conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato;
• non conferire delega al CAF per l’accesso alla consultazione del 730 precompilato.
Sia che venga conferita delega all’accesso e alla consultazione dei dati del 730 precompilato, sia che la stessa venga negata, il contribuente deve presentare al CAF tutta la documentazione comprovante gli oneri detraibili e deducibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, le ritenute subite, gli eventuali acconti versati; su tale documentazione il CAF appone il “visto di conformità”.
Il controllo formale da parte dell’Agenzia delle entrate è effettuato nei confronti del CAF, resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
In caso di errori rilevati nell’apposizione del “visto di conformità”, le maggiori imposte oltre alle relative sanzioni e interessi, sono a carico del CAF sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Il CAF provvede a:
• controllare la documentazione e compilare il 730;
• effettuare i calcoli delle imposte;
• presentare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle entrate che provvede ad inoltrare il risultato contabile al sostituto d’imposta indicato.